Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata, nonché gli immobili che formano oggetto dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree e gli immobili espropriati possono essere utilizzati dal comune per la realizzazione di opere di edilizia abitativa pubblica o cedute in proprietà, previa stipula di apposita convenzione:

a) a ITEA s.p.a., per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;

b) alle imprese convenzionate di cui all'articolo 4, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2005 per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;

c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, sempre che questi e i soci delle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;

d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a., previa loro individuazione da parte del comune medesimo, nell'ambito dei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Se compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2, e comunque tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, purché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata, con eccezione del rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani. I proprietari che si avvalgono di questa facoltà devono ultimare le costruzioni entro un triennio dal rilascio della concessione edilizia, a pena di decadenza.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 devono presentare al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, nonché i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel triennio dal rilascio della concessione edilizia ed entro la scadenza di proroghe eventualmente concesse comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 129."

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