N188 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 16 - Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La relativa deliberazione è comunicata alle comunità, ai comuni ed al Consiglio delle autonomie locali, i quali, entro i successivi novanta giorni, possono far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni sul documento e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori.

2. La deliberazione della Giunta provinciale che approva il documento preliminare è trasmessa al Consiglio provinciale che, entro centoventi giorni dal ricevimento, può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di piano urbanistico provinciale.

3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2 la Giunta provinciale può procedere all'adozione del progetto di piano."

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