Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante:

a) l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;

b) l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;

c) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma;

d) il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1, le comunità e i comuni assicurano appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici."

Dalla redazione