Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 3 - Sistema della pianificazione territoriale

1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si articola nei seguenti strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) il piano urbanistico provinciale;

b) il piano territoriale della comunità;

c) il piano regolatore generale;

d) i piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello Stelvio.

2. Il sistema di pianificazione territoriale provinciale, inoltre, comprende i seguenti strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) i regolamenti edilizi comunali previsti dall'articolo 36;

b) i piani attuativi previsti dal capo VIII di questo titolo.

3. I piani e i programmi di settore sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale di carattere generale del rispettivo livello territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento secondo quanto previsto dall'articolo 4."

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