Articolo modificato dall'art. 38, comma 5, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 12, comma 9, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 121 - Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici

1. Se occorre intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture soggetti alla tutela del paesaggio e degli insediamenti storici per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e se i proprietari non hanno provveduto nel termine fissato, il comune può chiedere alla Provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, se si tratta di edifici a prevalente destinazione residenziale, di ITEA s.p.a. La Provincia può procedere, se occorre, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se ha prevalente destinazione residenziale, è conferito o trasferito a ITEA s.p.a. per essere utilizzato a fini di locazione abitativa.

2. Le opere previste dal comma 1 possono essere eseguite anche senza espropriazione del bene, se il proprietario rimborsa alla Provincia le spese da essa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese e la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Nel caso d'interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, se l'interessato dimostra al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, il consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al titolo III il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta.

4. Il comma 3 non si applica in caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti.

5. Abrogato."

Dalla redazione