Comma sostituito dall'art. 12, comma 14, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall’art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

“1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l’atto organizzativo previsto dall’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.”

Dalla redazione