Articolo aggiunto dall’art. 26, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 78-bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico

1. La Provincia può conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.

2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un’apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell’urbanistica, dell’architettura, del paesaggio e dell’ambiente, disciplinandone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L’attività di segreteria della commissione è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L’elenco è pubblicato nel sito web della Provincia.

4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l’indicazione del progettista, del committente e dell’esecutore nonché del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.

5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attività per l’effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 è subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell’opera."

Dalla redazione