Articolo modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata

1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno il 60 per cento della superficie interessata dal piano.

3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione dei programmi d'intervento prevedendo:

a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi contenuti;

b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà e disponibilità delle aree;

c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse mobilitabili;

d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare agli interventi, e le sanzioni applicabili.

4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4.

5. I programmi sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali."

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