N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 46, comma 11, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 2 - Comunicazione dell’avvio dell’attività

1. Chiunque intraprenda per la prima volta sul territorio provinciale l’attività di apicoltore nelle forme previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c) numeri 6), 7) e 8) della legge, ne dà immediata comunicazione alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, avvalendosi degli appositi moduli.

2. Indipendentemente dal numero di alveari e apiari posseduti, nella comunicazione vanno indicati:

a) dati identificativi dell’apicoltore;

b) sede/sedi stanziale o invernale del proprio apiario completa di riferimenti catastali dei terreni sui quali insistono gli alveari e gli apiari;

c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell’anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;

d) tipologie produttive fra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge."

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