Articolo abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 207 - Verifica e validazione dei progetti

1. Per la verifica dei progetti su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate, il progettista e l’organo consultivo si avvalgono del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica prevista dall’articolo 58.17, comma 1, della legge ovvero, in subordine, di un soggetto con la qualifica di restauratore ai sensi della normativa vigente.

2. Per la verifica dei progetti di lavori di scavo archeologico, il progettista e l’organo consultivo si avvalgono di un soggetto con qualifica di archeologo, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.

3. La validazione dei progetti su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate e dei progetti di lavori di scavo archeologico è effettuata avvalendosi di soggetti aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2."

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