Articolo abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 40 - Verifica del progetto

1. Prima della sua approvazione il progetto da porre a base di gara è sottoposto alla verifica prevista dall’articolo 39, ad eccezione dei casi in cui è prevista la validazione dello stesso e delle deroghe alla richieste di parere previste dall’articolo 58 della legge.

2. La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la verifica effettuata dal progettista;

b) l’espressione del parere tecnico-amministrativo ed economico da parte degli organi consultivi previsti dal capo X della legge tenendo conto anche degli aspetti previsti dall’articolo 39.

3. Se il progetto deve essere modificato ai fini della sua approvazione, il progettista integra la verifica prevista dal comma 2, lettera a), relativamente alle suddette modifiche.

4. La verifica del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dall’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 45, comma 2."

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