Articolo modificato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 138 - Disposizioni generali per il subappalto

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, della legge, la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente è stabilita con riferimento al prezzo del contratto di appalto per tale categoria, compresi i relativi oneri per la sicurezza ed escluse le lavorazioni, indicate nel bando, per le quali è richiesta per legge l’abilitazione.

2. L’importo individuato ai sensi del comma 1 costituisce il limite massimo per le autorizzazioni ai contratti di subappalto, non considerando il ribasso applicato nei medesimi contratti di subappalto rispetto ai prezzi di contratto per le lavorazioni della categoria prevalente. Ai fini del rispetto del predetto limite, non si considerano i contratti di subappalto relativi a lavorazioni indicate in bando per le quali è richiesta per legge l’abilitazione.

3. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti previsti dall’articolo 36, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati indicati in sede di gara non costituisce subappalto. Si applica comunque l’articolo 42, comma 2, lettera d), della legge.

4. Il cottimo contemplato nell’articolo 42 della legge consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

5. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 42, comma 5 della legge, il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell’appalto principale, mediante l’aggiornamento dello stesso. L’appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell’inizio dei lavori subaffidati.

6. Ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 43 della legge, le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nei capitolati speciali e nei contratti d’appalto l’obbligo per l’appaltatore di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel contratto d’appalto principale e che in caso contrario l’amministrazione non autorizza il subappalto.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato."

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