Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 168 - Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. L’anticipazione sull’importo del contratto d’appalto pari al 5 per cento dell’importo stesso ai sensi dell’articolo 46-bis della legge è erogata previa presentazione, da parte dell’appaltatore, di una fideiussione che:

a) prevede, quali clausole essenziali, che la garanzia è “a prima richiesta” con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che è liquidata entro 15 giorni su semplice richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice e che il foro del tribunale competente in caso di controversia è quello del luogo in cui ha sede dell’amministrazione aggiudicatrice;

b) è rilasciata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 86;

c) è presentata unitamente alla fattura per un importo pari all’anticipazione.

2. In caso di ATI o consorzio, se non è diversamente stabilito, l’anticipazione è concessa, rispettivamente, all’impresa capogruppo o al consorzio ed è calcolata in rapporto all’intero importo contrattuale."

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