Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 186 - Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo

1. L’amministrazione aggiudicatrice entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo secondo quanto indicato dall’articolo 24 della legge provinciale e, per quanto attiene agli appalti della Provincia, dall’articolo 47-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge provinciale sul personale)."

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