Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 89 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia adottato dalla Giunta provinciale; in mancanza, l’amministrazione aggiudicatrice dispone la decadenza dell’aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell’avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui al comma 1.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dall’amministrazione aggiudicatrice prima della stipulazione del contratto."

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