Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 87 - Garanzie di raggruppamenti temporanei

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 37 della legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono sottoscritte da tutte le imprese del raggruppamento o dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 3, della legge e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’articolo 37, comma 4, della legge con riferimento alle mandanti."

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