Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 86 - Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia).

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze."

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