Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 82 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 23 della legge. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, della legge.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

5. L’esonero dalla prestazione della cauzione definitiva per i contratti relativi all’esecuzione di opere, lavori e forniture in economia ai sensi dell’articolo 52, comma 10 ter, della legge è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l’uno per cento; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento."

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