Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e le attività ad essi assimilabili;

b) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;

c) lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge ed ai sensi dell’articolo 58.22, comma 3 della legge; lavori di particolare rilevanza tecnica o amministrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della legge; lavori complessi, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 della legge; lavori di particolare complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 24, comma 7 delle legge; lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 delle legge; opera di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai sensi dell’articolo 50 quinquies, comma 1, della legge; interventi di particolare complessità o specificità, ai sensi dell’articolo 58.17, comma 1 della legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4) complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5) esecuzione in ambienti aggressivi;

6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

d) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 della legge: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

e) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

f) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;

g) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;

h) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”);

j) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con l’acronimo OG;

k) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con l’acronimo OS;

l) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l’intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell’opera;

m) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, della legge;

n) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l’esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

o) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all’atto della stipulazione del contratto;

p) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

q) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa designata dal garante per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

r) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

s) DURC (documento di regolarità contributiva): il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell’impresa o del professionista per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

t) VIA: valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale)."

Dalla redazione