Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D. Pres. P. 16/02/2006, n. 3-56/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 45, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 28 - Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata

1. Ai fornitori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 27 e scelti dalla Provincia ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge, è inviato, a mezzo posta elettronica, l'invito a presentare offerta, contenente l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le informazioni per l'accesso alla documentazione nonché le modalità di svolgimento della gara, in conformità a quanto pubblicato sul sistema telematico.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi di un'apposita commissione;

b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.

3. Resta ferma la facoltà della Provincia, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento, nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà la Provincia dà espressamente conto nell'invito ad offrire.

4. Al fornitore che ha formulato l'offerta migliore è provvisoriamente aggiudicato il contratto. Di tale aggiudicazione provvisoria è data comunicazione al fornitore stesso mediante posta elettronica.

5. Al termine del procedimento di gara è visualizzata sul sistema telematico una graduatoria provvisoria. L'offerta è immediatamente vincolante per il fornitore provvisoriamente aggiudicatario, ma non vincola la Provincia, in quanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nonché della corrispondenza dell'offerta a quanto richiesto nelle specifiche contenute nella documentazione relativa alla procedura telematica.

6. Il fornitore dichiarato provvisoriamente aggiudicatario è tenuto a confermare la propria offerta, entro il termine indicato nell'invito a presentare offerta, mediante l'invio della stessa con modalità telematica, confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia ovvero su supporto cartaceo."

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