Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D. Pres. P. 16/02/2006, n. 3-56/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 45, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 27 - Gare telematiche con il sistema della trattativa privata

1. La disciplina recata dal presente articolo e dal successivo articolo 28 è applicabile nel caso di approvvigionamento di beni e di servizi con il sistema della trattativa privata di cui all'articolo 21 della legge.

2. Per i fini del presente articolo la Provincia istituisce un elenco telematico dei fornitori, tra i quali la Provincia medesima sceglie i partecipanti al confronto concorrenziale con procedure telematiche. L'elenco dei fornitori è suddiviso per categoria merceologica.

3. I soggetti interessati possono richiedere di essere inseriti nell'elenco telematico dei fornitori previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici. Prima della scadenza del termine di validità delle autocertificazioni rese ai sensi del presente comma, i fornitori sono invitati a riconfermare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione nell'elenco.

4. Può essere chiamato a partecipare ad una procedura telematica un fornitore, che ha chiesto di essere registrato nell'elenco almeno tre giorni prima del termine fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione.

5. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, i soggetti iscritti possono richiedere, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco fornitori o da una suddivisione dello stesso. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione al fornitore a mezzo di posta elettronica.

6. Sono esclusi dall'elenco fornitori i soggetti:

a) che si siano resi inadempimenti o colpevoli di gravi negligenze nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati con la Provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche;

b) che abbiano cessato di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici;

c) che non abbiano, in un precedente appalto, confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara.

7. Sono altresì cancellati dall'elenco fornitori i soggetti che, per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per le quali sono iscritti e per le quali abbiano ricevuto richiesta d'offerta, non abbiano presentato alcuna offerta.

8. Ai fornitori esclusi o cancellati dall'elenco telematico ai sensi dei commi 6 e 7, è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Decorsi sei mesi dall'esclusione o dalla cancellazione, il fornitore può chiedere nuovamente l'inserimento nell'elenco telematico previo riscontro, da parte della Provincia, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 6, la riammissione nell'elenco è disposta secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge.

9. Possono essere sospese dall'elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che non abbiano tempestivamente comunicato le variazioni intervenute in relazione ai dati forniti in sede di registrazione all'elenco. Il periodo di sospensione ha termine nel momento in cui l'impresa comunica le variazioni intervenute."

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