Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, del D. Pres. P. 05/02/2015, n. 1-15/Leg., così recitava:

“Art. 20 - Consegnatari

1. La consegna dei beni è disposta dal servizio patrimonio e demanio sulla base di appositi buoni di carico che il consegnatario sottoscrive di volta in volta.

2. Lo scarico dei beni ha luogo su proposta del consegnatario mediante sottoscrizione da parte di quest'ultimo e del dirigente il servizio patrimonio e demanio del relativo buono di scarico previa indicazione dell'eventuale nuova destinazione dei beni ed indicazione dello stato d'uso.

3. Quando avviene la sostituzione nella persona del consegnatario il dirigente il servizio patrimonio e demanio provvede ad effettuare la consegna dei beni con le modalità di cui al comma 1 con riferimento a tutti i beni assegnati in uso alla relativa struttura. A tal fine il servizio per il personale e le altre strutture competenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al servizio patrimonio e demanio degli avvicendamenti dei responsabili delle strutture.

4. I consegnatari sono tenuti a vigilare sulla corretta conservazione e utilizzazione dei beni e ne sono responsabili nei confronti dell'amministrazione.”

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