Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D. Pres. P. 26/07/2004, n. 9-19/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D. Pres. P. 16/02/2006, n. 3-56/Leg., così recitava:

“Art. 17-quinquies - Svolgimento delle procedure telematiche

1. Alle imprese iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 17-quater, scelte dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge, è inviato, a mezzo posta elettronica, un invito ad offrire contenente, in particolare, l'avvio e le modalità di svolgimento della procedura di gara e le modalità per l'inoltro dell'offerta.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui sia necessario assicurare un'indispensabile qualità dei prodotti anche attraverso l'analisi di campioni, al fine di rispettare il principio del rapporto prezzo/qualità, valutabile in base agli elementi stabiliti di volta in volta nell'invito ad offrire, indicati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, l'amministrazione può avvalersi di un'apposita commissione;

b) il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci al ribasso. In quest'ultimo caso i rilanci al ribasso potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito ad offrire.

3. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sospendere o di rinviare la negoziazione qualora nel corso della stessa si siano verificate anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte. L'amministrazione può inoltre annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione dà espressamente conto nell'invito ad offrire.

4. All'impresa che ha formulato l'offerta migliore è provvisoriamente aggiudicato il contratto. Di tale aggiudicazione provvisoria è inviata all'impresa stessa conferma mediante posta elettronica.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a confermare la propria offerta, entro il termine indicato nell'invito ad offrire, mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.”

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