Articolo modificato abrogato dall’art. 45, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 14 - Commissione per gli acquisti

1. La commissione per gli acquisti, di cui all'articolo 22 della legge, è costituita dalla Giunta provinciale presso il servizio patrimonio e demanio.

2. È convocata dal presidente senza formalità e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale del servizio patrimonio e demanio scelto di volta in volta dal presidente della commissione."

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