Articolo abrogato dall’art. 45, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 54, comma 2, della legga la Giunta provinciale individua le agenzie e gli enti pubblici funzionali della Provincia in relazione alle disposizioni recate dagli articoli 67 ed 81 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

2. La Giunta provinciale individua altresì le aziende della Provincia fra le entità di produzione di beni e servizi prive di personalità giuridica, istituite con legge."

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