Articolo abrogato dal D. Pres. P. 04/08/2017, n. 14-67/Leg., così recitava:

“Art. 8 - Commissione di collaudo

1. La commissione di collaudo prevista dall’art. 36, comma 4 della legge provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi.

2. La Giunta provinciale può altresì nominare quale componente della commissione un rappresentante designato dall'Ufficio delle dogane di Trento.

3. Alle attività della Commissione può partecipare un dipendente della struttura provinciale competente, che svolge le funzioni di segretario.”

Dalla redazione