N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 11/07/2018, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 29/04/2019, n. 2, così recitava:

“Art. 1/sexies - Norme in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento

1. La Giunta provinciale, su parere tecnico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, determina, in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento, i criteri per la raccolta dati, gli obblighi nei confronti degli utenti finali da parte dei gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento esercenti servizi di pubblica utilità sul territorio, nonché i criteri per una determinazione trasparente delle tariffe e il relativo monitoraggio. Inoltre la Giunta provinciale stabilisce le condizioni per la delimitazione dell’area servita dagli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.”

Dalla redazione