N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 8, comma 6, della L.P. 19/08/2021, n. 9, così recitava:

“Art. 4

1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate nel capitolo corrispondente delle Entrate del bilancio provinciale. In misura del loro accertamento di entrata, dette somme possono formare oggetto di variazione al bilancio riassegnando le stesse ai capitoli di spesa previsti per l’attuazione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

2. Comma abrogato dall’art. 33, della L.P. 04/06/1973, n. 12.”

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