N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, commi 1-2, e dall'art. 42, comma 1, della L.P. 23/07/2007, n. 6; dall'art. 13, comma 1, della L.P. 10/06/2008, n. 4; dall'art. 33, comma 1, della L.P. 09/04/2009, n. 1; dall'art. 12, commi 1-4, della L.P. 22/01/2010, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.P. 20/12/2012, n. 22, così recitava:

"Art. 19 - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. In pendenza della procedura d'infrazione n. 1999/4902, promossa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato di Roma, trovano applicazione, in esecuzione dei principi dettati in materia dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni seguenti.

2. La Giunta provinciale, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione e dal direttore dell’Ufficio Idrografico, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico nonché due anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo a un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.

3. Nel bando di gara, pubblicato sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata nonché le prescrizioni ambientali da impartire secondo la valutazione della Conferenza di servizi di cui al comma 2. Nel bando di gara sono altresì indicati l’ammontare del corrispettivo e le modalitá per l’assegnazione o l’utilizzo delle opere, degli edifici, delle macchine e degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

4. In ogni caso la concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti i comuni, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della normativa vigente nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che in via prioritaria dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico. Le concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia Autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata.

4-bis. La valutazione delle offerte è effettuata, secondo i criteri previsti nel bando, da una commissione composta dal direttore della Ripartizione Acque ed energia, dal direttore dell’Agenzia dell’ambiente, dal direttore della Ripartizione Opere idrauliche e dal sindaco/dai sindaci del comune interessato/dei comuni interessati, o loro delegati.

4-ter. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta della commissione di cui al comma 4-bis, la Giunta provinciale autorizza il rilascio della concessione; la concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il rilascio della relativa concessione edilizia.

4-quater. Dell’avvenuto rilascio della concessione si dà notizia nel sito web della Provincia autonoma di Bolzano.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano altresì nei casi di decadenza, rinuncia o revoca della concessione.

6. È abrogata la legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, fatti salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni avviate per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

7. Restano definite secondo le modalità della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, le procedure concorrenziali per il rilascio della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico per l'impianto Lasa/Martello, in scadenza in data 6 febbraio 2011, avviate con la pubblicazione delle domande sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 marzo 2006, n. 61, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 24 marzo 2006, n. 12/III, ai sensi della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.

8. Le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’Autorità di bacino ed in base alle valutazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1."

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