N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dalla L.P. 14/08/2001, n. 9 sostituito dalla L.P. 23/07/2007, n. 6 e abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21.

L’articolo 20-ter così recitava:

“Art. 20-ter - Autorità di gestione e pagamento/di certificazione per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG Italia-Austria

1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento nonché di certificazione per gli interventi relativi ai programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorità comunitarie.

2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di appositi conti accesi presso l’istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

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