N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Gli articoli 7, 8, 9, comma 1, nonché gli articoli 10 e 13 sono stati abrogati dalla L.P. Bolzano del 05/07/2011 n.5 e così recitavano: “Art. 7 - 1. La Provincia promuove le seguenti iniziative nell'ambito della ricerca e dello sviluppo: a) ricerca fondamentale; b) ricerca applicata; c) sviluppo di prototipi e di preserie; d) acquisizione di brevetti e di know - how di prodotto, servizi e di processo; e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro; f) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità; g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo; h) collaborazione di esperti esterni ed interni all'amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche; i) la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo secondo la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore. 2. Particolare riguardo è dato alla ricerca e allo sviluppo rivolti a nuove iniziative. Art. 8 - 1. Per le iniziative indicate nell'articolo 7 può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Art. 9 - Allo scopo di incentivare la ricerca e lo sviluppo, di migliorare il livello di attività di consulenza ed il management aziendale, la provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese singole o associate, università , enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o aggiornamento in favore di diplomati, laureati o laureandi anche ai fini di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale. Art. 10 - 1. La Provincia concede aiuti ad enti pubblici e privati nonché ad imprese singole o associate senza scopo di lucro, che operano nel campo della ricerca fondamentale ed applicata di cui all'articolo 7 ed attuano progetti di interesse pubblico. I contributi sono concessi sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione. 2. L'aiuto può coprire fino all'80% della relativa spesa riconosciuta ammissibile, a condizione che i risultati delle ricerche siano resi disponibili a tutti gli operatori che ne fanno richiesta in base a condizioni obiettive da determinare nel regolamento di esecuzione e al pagamento dei costi sostenuti. Art. 13 - 1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative: a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, concorsi, anche a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore; b) studi e consulenze in collaborazione anche con strutture di ricerca al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese operanti in prov.; c) ogni altra iniziativa utile per promuovere l'immagine dei settori economici e la cultura d'impresa.”

Dalla redazione