Articolo aggiunto dalla L.P. 09/08/1999, n. 7 e abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21.

L’articolo 20-bis così recitava:

“Art. 20-bis - Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione Europea

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.

2. La Giunta provinciale destina le somme a tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di nuove risorse assegnate dall'Unione Europea.

3. La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione di imprese specializzate o di organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici nonché per i servizi di utilizzo, gestione e trattamento dei dati, necessari ai fini della concessione e dell’erogazione di fondi dell’Unione europea ai beneficiari.”

Dalla redazione