N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 52, della L.P. 19/02/2001, n. 4, così recitava:

“Art. 7 - Comitato tecnico per la formazione professionale.

1. Il comitato tecnico per la formazione professionale è organo consultivo sulle questioni inerenti alla formazione professionale che esulano dalla specifica competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 6, e che la Giunta provinciale o gli assessori provinciali competenti intendono sottoporre al suo parere. Il comitato tecnico elabora inoltre il piano pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina; esso è composto:

a) dagli assessori provinciali competenti in materia di apprendistato e di formazione professionale, in cui uno con funzioni di presidente;

b) dagli ispettori provinciali della formazione professionale;

c) dal direttore della ripartizione del lavoro;

d) dal direttore dell'ufficio provinciale per la programmazione economica;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale per le provvidenze comunitarie;

f) da un funzionario di ciascuna delle ripartizioni provinciali competenti in materia di artigianato, industria, commercio e turismo e agricoltura, di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

3. Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del contributo di esperti esterni all'amministrazione provinciale.

4. Ai componenti del comitato ed agli esperti esterni è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.”

Dalla redazione