Articolo abrogato dalla L.P. 09/04/2009, n. 1.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Norme transitorie

1. Il personale provinciale già assegnato al «Museo degli Usi e Costumi» della provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, rimane assegnato al museo medesimo fino a revoca dell'assegnazione da parte della Giunta provinciale.

2. I dipendenti provinciali attualmente inquadrati nella II qualifica funzionale del ruolo amministrativo, ma di fatto adibiti a mansioni di natura tecnico-artigianale presso il «Museo degli Usi e Costumi» della provincia di Bolzano per un periodo superiore a 5 anni sono inquadrati, previa attestazione del direttore del museo e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nella III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici. Essi conservano a tutti gli effetti nella qualifica di cui sopra l'anzianità maturata nella II qualifica funzionale.

3. La dotazione organica della III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di 2 posti.

4. Per l'espletamento delle funzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle di natura contabile, l'organico della VI qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentato di un posto.

5. Per l'affidamento del primo incarico di direttore di museo si può prescindere dal concorso pubblico, nonché dal requisito del limite massimo di età. In questo caso il posto viene occupato da una persona nominata direttamente dal consiglio di amministrazione, che risulti in possesso dei requisiti generali per l'impiego pubblico, nonché di quelli specifici, stabiliti per il posto di direttore all'atto della costituzione del relativo ruolo organico. La nomina che in ogni caso non può superare il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale e può essere rinnovata alla scadenza.

6 L'Ufficio n. 29 di cui all'Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, denominato “Ufficio antichità e belle arti” diviene ora “Ufficio per i beni archeologici”. Detto Ufficio espleta i compiti qui di seguito descritti:

- revisione e tenuta degli elenchi dei beni archeologici;

- autorizzazione e sorveglianza di scavi archeologici affidati ad esterni;

- scavi archeologici, conservazione e valorizzazione scientifica dei reperti.

7. All'articolo 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, viene aggiunta la lettera n) così formulata:

“n) Il Soprintendente ai beni culturali esercita inoltre le seguenti funzioni:

- affari generali;

- bilancio ed esercizio finanziario;

- revisione e tenuta degli elenchi dei beni immobili del patrimonio storico, artistico e popolare;

- inventariazione dei beni mobili del patrimonio storico, artistico e popolare;

- rilievi e restauri con propri mezzi su beni culturali mobili ed immobili;

- autorizzazione di interventi di risanamento e restauro di beni culturali vincolati e loro sorveglianza;

- consulenza per manutenzione e restauro di beni culturali non soggetti a vincolo;

- concessione di contributi per la conservazione e la tutela di beni culturali vincolati;

- documentazione fotografica e tenuta dell'archivio fotografico;

- ispezioni, consulenza a musei pubblici collezioni private.

8. Sono fatti salvi i rapporti giuridici instauratisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.”

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