Articolo sostituito dall’art. 10, della L.P. 10/08/1995, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 12. - Ecologia: acqua, aria, rumore

1. Al fine di promuovere gli investimenti di natura ecologica e le relative misure accompagnatorie, la Provincia può concedere agevolazioni entro i limiti di cui alla vigente normativa comunitaria.

2. Dovrà essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa ed i suoi effetti sull'ambiente.

3. L'agevolazione verrà liquidata sentiti gli uffici competenti dell'assessorato alla tutela dell'ambiente.”

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