N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 17, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 19/01/2012, n. 4, così recitava:

“Art. 44. - 1. Il consorzio è obbligato:

a) a sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e a devolvere in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei fondi rischi ad iniziative a favore dell'industria da stabilirsi dalla Giunta provinciale;

b) ad includere nel Consiglio di amministrazione tre funzionari dell'Amministrazione provinciale quali membri con diritto di voto, di accettare la nomina da parte dell'Amministrazione provinciale di un membro effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci, nonché un membro con funzione di presidente nel collegio dei probiviri;

c) a restituire in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei "fondi rischi" alla Provincia autonoma di Bolzano.”

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