Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 1. - Obiettivi

1. Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

b) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali;

c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi;

d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;

e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico;

f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle industrie esistenti, nonché per valorizzazione le capacità lavorative degli invalidi collocabili.”

Dalla redazione