N69 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 19/01/2012, n. 4, così recitava:

“Art. 43.

1. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Essa va corredata dei seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato, nel caso che siano intervenute delle modifiche;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio quali soci, sottoscritto dal presidente;

c) composizione degli organi sociali;

d) elenco delle garanzie concesse durante l'anno precedente e delle rispettive imprese richiedenti;

e) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito, in quanto modificate;

f) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei "fondi rischi" e loro ammontare;

g) bilancio e relazione sull'andamento della gestione riferiti all'esercizio precedente.”

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