N68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 19/01/2012, n. 4, così recitava:

“Art. 42. - Confidi

1. La Provincia è autorizzata ad integrare il fondo rischi del Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l. allo scopo di:

a) aumentare l'importo dei crediti di esercizio garantiti dal Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. a r.l.;

b) permettere al Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su finanziamenti quinquennali relativi all'acquisto o al leasing di macchinari e attrezzature;

c) consentire al Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su operazioni export.”

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