N66 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 15, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 19/01/2012, n. 4, così recitava:

“Art. 40.

1. Alle imprese industriali che emettono obbligazioni o che accendono previsti garantiti dalla CONFIDI la Provincia può concedere:

a) un contributo tale da non ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese al di sotto del 60% del tasso di riferimento stabilito dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche, e può venire concesso solo sul 50% dell'investimento totale;

b) l'agevolazione, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni;

c) l'agevolazione è concessa per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 5 anni;

d) nel caso in cui la CONFIDI sottoponga alla Provincia particolari programmi produttivi aziendali di rilevanza sociale e di accertata economicità, il contributo di cui sopra al presente articolo può essere concesso sulla somma totale dell'operazione CONFIDI, per la durata massima di quattro anni.”

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