N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23/07/2007, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19/07/2013, n. 11, così recitava:

“Art. 5 - Denuncia del periodo di apertura

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i gestori di rifugi alpini comunicano alla Ripartizione provinciale Turismo il periodo di apertura del rifugio.

2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione all’esercizio.

3. Ogni successiva variazione del periodo di apertura va comunicata immediatamente.”

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