Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 25/08/1966, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 14, così recitava:

"Art. 6

1. Il decreto di omologazione, di cui al primo comma dell'art. 5 e le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi o in caso di ricorso quelle della Giunta provinciale, di cui all'art. 3 rispettivamente al secondo comma dell'art. 5 costituiscono provvedimenti definitivi.

2. Rimane fermo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Giunta provinciale, il ricorso in sede giurisdizionale al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre.

3. Fino a sentenza definitiva, il godimento dei terreni avviene in base alla decisione della Giunta provinciale.

4. I provvedimenti di cui al primo comma o in caso di ricorso la decisione definitiva in sede giurisdizionale formano titolo per la iscrizione nel Libro Fondiario.

5. La iscrizione sarà richiesta dal Presidente della giunta provinciale."

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