N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Pres. P. 21/02/2017, n. 4.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8

1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Abrogato.”

Dalla redazione