Articolo abrogato dall’art. 84, comma 3, della L.P. 17/06/1998, n. 6, così recitava:

Art. 3 - Applicazione della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20, concernente “Norme per l'esecuzione di lavori pubblici”

1. Fino al 1° gennaio 1997 le disposizioni dell'articolo 12, comma 9, e dell'articolo 13, commi 9 e 10, della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20, concernenti l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse, si applicano anche agli appalti di lavori pubblici soggetti per il loro importo alle norme comunitarie in materia.”

Dalla redazione