Articolo abrogato dall'art. 16, comma 4, della L.P. 25/01/2000, n. 2, così recitava:

“Art. 12 - Locazione di appartamenti o camere ammobiliati

1. La locazione di non più di quattro appartamenti ammobiliati o di non più di sei camere ammobiliate a turisti senza contemporanea prestazione del servizio di alloggio e dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, non costituisce attività di cui all'articolo 1 e pertanto non è soggetta agli obblighi previsti dalla presente legge. È considerato mobilio l'insieme fisso dell'arredamento e dell'attrezzatura delle camere e degli appartamenti, ivi compresi gli elementi minuti, quali coperte, lenzuola, posateria, stoviglieria, pentolame ed analoghi. In ogni caso l'erogazione di acqua calda e fredda, riscaldamento, gas ed energia elettrica non è considerata prestazione di servizio di alloggio ai sensi dell'articolo 1.

2. La locazione di più di quattro appartamenti ammobiliati è considerata come attività disciplinata dal comma 5 dell'articolo 6 della L.P. n. 58/1988.”

Dalla redazione