Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.G.P. 10/12/1999, n. 66, così recitava:

“Art. 23 - Incombenze dell'ufficio entrate

1. L'ufficio provinciale entrate:

a) tiene costantemente aggiornato lo schedario delle concessioni e delle autorizzazioni che comportano una entrata pluriennale;

b) provvede a tutti gli adempimenti che consentano al tesoriere provinciale di riscuotere i canoni delle relative concessioni ed autorizzazioni.”

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