Comma abrogato dal D. Pres. P. 22/02/2021, n. 6, così recitava:

"1. Nella deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge la Giunta provinciale determina i casi in cui gli appartenenti alle particolari categorie sociali in considerazione della urgente ed indifferibile necessità possono presentare le domande in qualsiasi momento."

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