Articolo prima sostituito dal D. Pres. P. 18/09/2012, n. 31, e dal D. Pres. P. 11/10/2012, n. 34 ed infine abrogato dal D. Pres. P. 22/11/2018, n. 30, così recitava:

"Art. 8 - (Commissione per il fondo del paesaggio)

1. La Commissione per il fondo del paesaggio previsto dall'articolo 18/bis della legge provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, con funzioni di presidente;

b) un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

c) una persona designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale più rappresentativa a livello provinciale;

d) un esperto/un'esperta in materia di scienze naturali.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta della presidenza il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio.

3. L'istruttoria e la relazione alla Commissione sono eseguiti dall'Ufficio competente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e, qualora trattasi della materia della tutela degli insiemi, da una rappresentanza del comitato degli esperti per la tutela degli insiemi.

4. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione."

Dalla redazione