Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7. L'articolo 32 così recitava: La misura massima del rimborso, a favore degli enti esecutori, delle competenze tecniche previste dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è elevata all'8,5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, delle opere scorporate e della spesa per espropriazioni, previsto nel progetto.

Per le opere di competenza degli enti locali, finanziate sia a proprio carico sia con fondi della Regione, si applica il penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche.

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