Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7. L'articolo 19 così recitava: Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è sostituito con i seguenti:

"Le categorie di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle previste dal terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Le iscrizioni nell'albo effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate in conformità alla seguente tabella:

- da lire 250 milioni a lire 500 milioni;

- da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni;

- da lire 2.500 milioni a lire 4.000 milioni;

- da lire 5.000 milioni a lire 6.000 milioni;

- da oltre lire 5.000 milioni a oltre lire 6.000 milioni".

Dalla redazione